STATUTO della

FEDERAZIONE NAZIONALE

DELLE ASSOCIAZIONI PER I DIRITTI DEGLI ANZIANI (ADA) DI VOLONTARIATO

 

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1

Denominazione, Costituzione e Sede

È costituita con sede legale in Roma la Federazione Nazionale delle Associazioni per i diritti degli anziani (ADA) di volontariato che opera senza fini di lucro ai sensi della Legge n. 266/1991 e successive modifiche e integrazioni.

La Federazione è costituita dalle Associazioni ADA che operano sul territorio nazionale e che vi aderiscono volontariamente.

La Federazione per lo svolgimento della sua attività, si avvale in misura determinante e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite di tutti i soci.

 

Art. 2

Natura giuridica

La Federazione Nazionale è apartitica, si ispira a principi di carattere solidaristico e democratico, garantisce pari condizioni di accesso di tutti gli utenti alle iniziative e ai servizi prodotti, senza alcuna discriminazione.

Inoltre:

·       promuove, indirizza e coordina le attività delle Associazioni per i Diritti degli Anziani (ADA) di Volontariato operanti nel territorio nazionale, che condividono le finalità e i principi del presente Statuto, nel rispetto delle legislazioni regionali vigenti sul volontariato;

·       promuove la costituzione delle ADA Territoriali nelle Regioni e nei territori dove non sono presenti;

·       riconosce l’identità e l’autonomia di ciascuna Associazione socia e ne garantisce l’accesso ai propri servizi;

·       agisce nell’interesse delle Associazioni federate rispettando le singole autonomie amministrative e gestionali;

·       favorisce al suo interno la più ampia rappresentatività delle singole Associazioni socie;

·       promuove la collaborazione tra le Associazioni socie e fra queste e le altre organizzazioni di volontariato.

L’ordinamento interno della Federazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati sono eleggibili ed elettori.

 

Art. 3

Finalità e scopi

La Federazione Nazionale persegue finalità di solidarietà sociale. A tal fine, promuove, indirizza e coordina attività di volontariato, di formazione, di educazione degli adulti, di socializzazione e di solidarietà e svolge attività a favore delle persone, a partire da quelle in condizioni di maggior disagio.

La Federazione persegue le seguenti finalità:

-          promuovere iniziative atte a favorire la crescita di una cultura solidale, stimolando forme di partecipazione delle Associazioni socie eventualmente in partnership con le altre organizzazioni di volontariato;

-          promuovere iniziative atte a favorire la piena partecipazione delle persone anziane alla vita sociale, politica, economica, lavorativa e familiare, salvaguardando la pienezza dei loro diritti e contrastando ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale;

-          promuovere tra gli anziani la conoscenza dei propri diritti e dei mezzi per rivendicarli e difenderli;

-          valorizzare e promuovere il grande patrimonio di esperienza, cultura e capacità degli anziani;

-          promuovere la partecipazione delle persone anziane ad attività culturali, sportive, ricreative, turistiche e di formazione, atte anche a favorire lo scambio culturale e l’incontro tra persone di tutte le età;

-          promuovere e favorire la crescita delle Associazioni ADA che operano su tutto il territorio nazionale, a livello regionale, provinciale e sub-provinciale per la difesa degli anziani e la tutela dei loro diritti;

-          offrire assistenza e consulenza alle Associazioni socie sulla progettazione e sulla realizzazione di specifiche attività;

-          fornire consulenze e realizzare iniziative in conformità e nei limiti di legge in campo giuridico, fiscale, amministrativo e contabile; 

-          svolgere, tramite le Associazioni ADA socie, ogni attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione delle finalità previste all’art.2 dallo Statuto dell’ADA Nazionale;

-          organizzare seminari, incontri e convegni;

-          mettere in relazione le Associazioni ADA socie con strutture formative pubbliche e private;

-          dotarsi di ogni struttura o strumento utile ed adeguato al perseguimento delle proprie finalità, sviluppando un portale internet a servizio delle Associazioni socie.

Per l’attuazione delle proprie finalità e dei propri programmi e in stretta coerenza con essi, la Federazione può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con altre associazioni ed enti pubblici e privati, a livello internazionale, europeo, nazionale, regionale e territoriale;  può promuovere e partecipare alla costituzione di fondazioni, centri studi, istituti culturali e scientifici; può aderire ad altri organismi nazionali ed esteri aventi scopi analoghi, affini, complementari o comunque connessi ai propri.

 

 

Art. 4

Fonti di disciplina

La Federazione è disciplinata dal presente Statuto, dal regolamento di attuazione ed agisce nel rispetto delle leggi vigenti.

 

 

TITOLO II

Soci

 

Art. 5

Iscrizione

La Federazione è costituita dalle Associazioni ADA di Volontariato operanti nel territorio nazionale iscritte o in attesa di iscrizione al relativo registro regionale, che condividono gli scopi del presente Statuto e che intendano contribuire con la propria attività a realizzarne le finalità a livello regionale.

Oltre alle Associazioni ADA operanti sul territorio, possono essere soci anche persone fisiche.

Ai fini dell’adesione alla Federazione da parte della Associazione ADA che ne abbia interesse e diritto può, mediante il legale rappresentante o altro rappresentante all’uopo delegato, fare domanda di ammissione motivata al Presidente del Consiglio Direttivo, secondo le modalità e i termini previsti dall’art. 3 del Regolamento della Federazione.

L’adesione delle Associazioni ADA alla Federazione prevede la condivisione del presente Statuto e quant’altro specificato nel successivo comma.

 

Art. 6

Diritti ed obblighi dei soci

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all’interno della Federazione.

Tutti i soci hanno diritto a:

·       partecipare a tutte le attività promosse dalla Federazione;

·       concorrere all’elaborazione del programma e all’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivo della Federazione;

·       essere informati tempestivamente delle convocazioni delle Assemblee;

·       partecipare alle Assemblee ed esprimere il proprio voto;

·       eleggere gli organi direttivi della Federazione Nazionale ed essere eletti nella stessa;

·       consultare i verbali degli organi sociali;

·       conoscere i programmi con i quali la Federazione Nazionale intende attuare gli scopi sociali;

·       decidere l’ammissione e la decadenza dei soci;

·       promuovere ed organizzare le attività corrispondenti alle finalità ed ai principi del presente Statuto.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 7.

Tutte le cariche sociali hanno durata triennale, sono rinnovabili e non sono retribuite. Le prestazioni di tutti i componenti degli organismi della Federazione sono rese gratuitamente e senza poter pretendere alcunché in cambio, essendo le stesse svolte a scopo di volontariato.

La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo o con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con la Federazione Nazionale. I soci avranno diritto, solo ed esclusivamente, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata ai sensi di legge, secondo i parametri preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea Generale.

I soci sono obbligati, a pena di esclusione:

·       a rispettare il presente Statuto in tutta la sua interezza, i regolamenti e le delibere legittimamente adottati dagli organi della Federazione;

·       ad astenersi da attività incompatibili con gli scopi della Federazione;

·       ad eseguire la loro attività verso gli altri in modo gratuito e senza perseguire alcun fine di lucro;

·       a versare la quota associativa annuale stabilita dall’Assemblea dei soci.

 

Art.  7

Recesso ed esclusione

Si perde la qualità di socio:

·       per recesso volontario previa presentazione di apposita comunicazione indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo da inviarsi tramite raccomandata a/r., il recesso avrà effetto dalla data di chiusura dell’esercizio nel corso del quale è stata presentata la relativa comunicazione, restando inalterati, sino a tale data, i diritti e gli obblighi afferenti allo status di socio;

·       per aver cessato l’esercizio dell’attività sociale;

·       per mancato versamento, entro trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio in corso, della quota associativa annuale;

·       per una grave violazione dello Statuto, del regolamento ovvero delle deliberazioni degli organi della Federazione Nazionale;

·       per il compimento di atti contrari agli scopi della Federazione ovvero lesivi della dignità morale della stessa o dei singoli soci.

Il provvedimento di esclusione motivato deliberato dall’Assemblea Generale, deve essere comunicato entro 30 (trenta) giorni per raccomandata a/r al socio escluso. Avverso detto provvedimento il socio escluso potrà proporre entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dello stesso, ricorso motivato al Collegio di Garanzia. Il Collegio di Garanzia deciderà nel termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso. La relativa decisione dovrà essere comunicata con raccomandata a/r entro 30 (trenta) giorni al Consiglio Direttivo e al socio interessato.

I soci receduti od esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere alla Federazione, non possono richiedere le quote associative versate, ed è fatto loro divieto di utilizzare in qualunque forma il logo e la denominazione dell’ADA.

La Federazione non risponde delle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente dalle Associazioni socie o dalle persone che le rappresentano, né delle iniziative o attività poste in essere da queste che siano lesive del nome e dell’immagine della Federazione, o difformi dagli indirizzi, scopi, obiettivi di cui all’Art.3 del presente Statuto.

L’Associazione che recede non potrà più avvalersi del logo “ADA Associazione per i Diritti degli Anziani”.

Tutte le ADA socie sono giuridicamente ed amministrativamente autonome e indipendenti circa gli impegni assunti di ogni natura.

 

TITOLO III

Organi

 

Art. 8

Tipologia degli organi

Sono organi di partecipazione democratica e direzione della Federazione Nazionale:

-          l’Assemblea Generale;

-          il Consiglio Direttivo;

-          il Presidente;

-          il Vicepresidente;

-          il Responsabile Amministrativo;

-          il Collegio dei Sindaci Revisori;

-          il Collegio di Garanzia.

 

Art. 9

L’Assemblea Generale

L’Assemblea Generale delle Associazioni socie, in persona dei relativi legali rappresentanti o di sostituto a ciò delegato, è il massimo organo deliberante della Federazione ADA Nazionale.

L’Assemblea dei soci può eleggere quali soci onorari le personalità, sia italiane che straniere, che si siano distinte per meriti particolari nell’ambito del volontariato o si siano fatte particolarmente onore nel sostenere la Federazione o i fini da essa perseguiti. I soci onorari  hanno stessi diritti e doveri di tutti gli altri soci.

L’Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o straordinaria, tramite messaggio fax, raccomandata A/R o posta elettronica, purché sia fornita idonea prova di ricezione, presso il recapito che ogni Associazione avrà indicato alla Federazione Nazionale, contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, almeno 15 giorni prima della riunione, o almeno 5 giorni prima in caso di necessità e urgenza.

In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, della maggioranza dei Componenti il Consiglio Direttivo e del Presidente o del Vicepresidente. In seconda convocazione, non raggiungendosi le necessarie presenze alla prima, l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. Tale convocazione avviene contestualmente alla prima. Le deliberazioni della Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e nelle votazioni palesi, in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente. L’Assemblea straordinaria è valida in presenza dei due terzi dei soci e adotta le proprie decisioni con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Le votazioni sia nell’Assemblea ordinaria che in quella straordinaria sono palesi. In ogni caso, la maggioranza dei presenti può chiedere che la deliberazione sia adottata mediante scrutinio segreto. Non è ammessa più di una delega per ogni socio.

L’Assemblea:

· decide su ammissione e decadenza dei soci;

·  elegge i componenti del Consiglio Direttivo;

·  elegge i componenti del Collegio dei Sindaci Revisori e del Collegio di Garanzia;

·  approva il bilancio-rendiconto consuntivo e preventivo della Federazione Nazionale e la relazione sull’attività svolta;

·  approva le linee programmatiche generali;

·  discute ed approva le proposte formulate dagli organi sociali;

·  discute e decide sugli argomenti posti all’ordine del giorno;

·  ogni tre anni rinnova le cariche sociali.

L’Assemblea Generale può essere chiamata a deliberare sulle modificazioni statutarie, dell’Atto Costitutivo e dell’oggetto sociale, nonché sullo scioglimento del sodalizio.

Quando l’oggetto della delibera è la modifica dello Statuto o dell’Atto Costitutivo, l’Assemblea è validamente costituita quando sono presenti almeno i due terzi degli aventi diritto e le decisioni devono essere assunte con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Per le delibere relative allo scioglimento della Federazione e alla devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno i due terzi degli aventi diritto di voto.

Le votazioni nell’Assemblea Generale sono palesi. In ogni caso, la maggioranza dei presenti può chiedere che la deliberazione sia adottata mediante scrutinio segreto. Non è ammessa più di una delega per ogni socio.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono conservate a cura del Presidente della Federazione, e rimangono depositate nella sede a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

L’Assemblea dei soci può eleggere quali soci onorari le personalità, sia italiane che straniere, che si siano distinte per meriti particolari nell’ambito del volontariato o si siano fatte particolarmente onore nel sostenere la Federazione o i fini da essa perseguiti. I soci onorari sono dispensati dal pagamento della quota associativa e hanno stessi diritti e doveri di tutti gli altri soci.

 

 

 

 

 

 

Art. 10

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea Generale tra i propri componenti ed è formato da un numero minimo di 7 a un numero massimo di 15 membri. Almeno i 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo devono essere espressione delle associazioni di volontariato socie della Federazione. Nessun compenso spetta ai membri del Consiglio Direttivo. Ad essi è riconosciuto soltanto il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni della carica ricoperta nell’interesse della Federazione. All’atto dell’accettazione della carica, i membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza e l’indicazione delle modalità di convocazione alle riunioni, impegnandosi al tempestivo aggiornamento delle stesse. Il Consiglio Direttivo dura in carica per un triennio, tutti i suoi componenti sono rieleggibili. In caso di decadenza o dimissioni della maggioranza dei consiglieri, il presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.

Le cause di decadenza del Consiglio Direttivo sono:

·   mancata condivisione degli scopi della Federazione;

·   violazione dello Statuto o delle delibere adottate dagli organi sociali.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli attingendo dall’elenco dei supplenti a partire dal primo dei non eletti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno sei volte all’anno, ogniqualvolta se ne manifesti la necessità o qualora ne faccia richiesta scritta almeno 1/3 dei membri dell’organo sociale. L’avviso di convocazione da inviarsi almeno 8 giorni prima della riunione deve essere scritto e trasmesso con lettera raccomandata o consegnata a mano, o a mezzo fax, o posta elettronica con notifica di lettura o telegramma. Soltanto in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato almeno 48 ore prima. L’avviso di convocazione dovrà contenere luogo, data e ora della seduta nonché gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è validamente funzionante quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. La riunione dell’organo è presieduta dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vice-presidente. Le delibere vengono approvate con la maggioranza dei presenti. Non è ammesso il voto per delega.

È di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza esclusiva dell'Assemblea Generale o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio Direttivo:

·       eleggere nella sua prima riunione tra i propri componenti il Presidente e il Vice-presidente;

·       delegare determinati compiti al presidente;

·       eleggere il Responsabile Amministrativo;

·       eseguire le delibere dell’Assemblea e quanto necessario per lo svolgimento dell’attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi;

·       amministrare la Federazione ed operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall’Assemblea alla quale risponde direttamente;

·       assumere i provvedimenti necessari per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

·       vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;

·       promuovere l’attività della Federazione, autorizzandone le spese relative;

·       assumere eventuale personale necessario per la realizzazione di progetti della Federazione, provvedere al suo inquadramento professionale e al corrispondente trattamento economico, previdenziale e assicurativo nei limiti consentiti dalla legge e dalla disponibilità di bilancio;

·       ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal presidente per motivi di necessità ed urgenza;

·       approvare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;

·       predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’anno sociale;

·       predisporre il bilancio preventivo e la relativa programmazione relativa all’esercizio annuale successivo, da sottoporre all’Assemblea Generale;

·       predisporre il bilancio consuntivo relativo all’esercizio annuale trascorso, da sottoporre all’Assemblea Generale;

·       proporre all’Assemblea l’accettazione di lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie;

·       curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà della Federazione o ad essa affidati;

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario designato dal presidente e successivamente iscritto nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

 

Art. 11

Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti dei presenti.

Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio Direttivo e cessa dalla sua carica qualora non ottemperi a tutti i suoi compiti così come contemplati nello Statuto, ed è rieleggibile.

L’Assemblea dei soci a maggioranza dei suoi componenti può revocare il Presidente.

Il Presidente deve assolvere in particolare ai seguenti compiti:

·            convocare e presiedere le riunioni dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo, curandone l’ordinato svolgimento;

·            curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

·            sottoscrivere il verbale dell’Assemblea e custodirlo presso la sede delle Federazione al fine di consentire la consultazione da parte di tutti i soci;

·            redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività della Federazione;

·            verificare l’osservanza dello Statuto;

·            rappresentare legalmente la Federazione nei confronti dei terzi;

·            adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

 

Art. 12

Il Vicepresidente

Il Vicepresidente rappresenta il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e svolge le relative funzioni. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, in caso di sua cessazione, fino a nuova elezione.

Il Vicepresidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

 

 

Art. 13

Il Responsabile Amministrativo

Al Responsabile Amministrativo spetta il compito di tenere, controllare e aggiornare i libri contabili, conservare la documentazione che ad essi sottende, curare la gestione della cassa della Federazione, sottoscrivere i mandati di pagamento e le reversali di incasso, con firma congiunta con quella del Presidente.

 

 

Art. 14

Il Collegio dei Sindaci Revisori

I componenti del Collegio dei Sindaci Revisori devono essere preferibilmente iscritti all’albo professionale dei dottori commercialisti e/o all’albo professionale dei Revisori dei Conti. Il Collegio elegge nella prima seduta utile tra i suoi membri il presidente. La durata in carica del collegio è triennale e tutti i suoi componenti sono rieleggibili. I componenti del collegio dei revisori dei conti cesseranno dalla carica al termine del mandato dei componenti del Consiglio Direttivo e del Presidente in carica al momento dell’adozione del presente Statuto. All’atto dell’accettazione della carica i revisori devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste nelle norme di cui agli artt. 2382 - 2399 cod. civ.. In caso di dimissioni o di decadenza di uno dei revisori, l’Assemblea generale dei soci provvederà all’integrazione nella prima riunione utile. Il Collegio viene convocato dal suo presidente almeno trimestralmente, per un controllo degli atti amministrativi e dei documenti contabili; di ogni controllo trimestrale deve essere redatto verbale da inviare in copia al Presidente del Consiglio Direttivo della Federazione. Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori dei Conti redige verbale da trascrive in apposito libro. Il Collegio dei Sindaci Revisori esercita i poteri e le funzioni contemplati dalla normativa vigente per i revisori contabili, e precisamente le norme di cui agli artt. 2403 e seguenti del cod. civ.. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione scritta e firmata anche da un solo socio. In particolare i compiti principali del Collegio sono i seguenti:

·       partecipare alle riunioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo senza esercitare alcun diritto di voto;

·       controllare l’amministrazione della Federazione e l’operato della stessa, vigilando sull’osservanza della legge e del presente Statuto;

·       verificare la corretta gestione della Federazione sul piano economico-finanziario;

·       verificare periodicamente la cassa, i documenti e le registrazioni contabili e redigere i relativi verbali;

·       verificare il bilancio consuntivo e quindi il rendiconto annuale alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

·       esprimere il proprio parere sul bilancio consuntivo, nonché sul rendiconto annuale della Federazione e sugli altri documenti contabili, prima della loro presentazione all’Assemblea;

·       redigere la relazione annuale al rendiconto consuntivo scritta, firmata, presentata e diffusa tra tutti gli aderenti alla Federazione e trascritta nell’apposito registro dei revisori contabili;

·       indirizzare al presidente e ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili per il pieno assolvimento dei loro compiti nel completo rispetto dello statuto sociale.

Il Collegio dei Sindaci Revisori regola autonomamente il proprio funzionamento e ne dà notizia all’Assemblea Generale.

 

Art. 15

Il Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia è composto da almeno 5 (cinque) componenti effettivi e 5 (cinque) supplenti, eletti con voto palese a maggioranza semplice dall’Assemblea Generale, tra soci che non ricoprano cariche negli organismi della Federazione.

Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente, il cui voto prevale in caso di parità.

Nel caso in cui, vengano a mancare uno o più componenti del Collegio, essi devono essere sostituiti a partire dal primo dei non eletti.

Il Collegio dirime le controversie relative all’interpretazione e/o applicazione del presente Statuto eventualmente insorte tra gli associati, o tra essi e gli organismi e/o componenti degli stessi, o tra i componenti medesimi. Giudica sui ricorsi avverso le eventuali decisioni e sanzioni comminate dagli organi della Federazione

Il Collegio di Garanzia dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti del Collegio di Garanzia partecipano all’Assemblea dei soci, senza diritto di voto deliberativo.

 

 

TITOLO IV

Risorse economiche

 

Art. 16

Patrimonio

Il Patrimonio della Federazione è costituito da:

-          quote associative;

-          contributi volontari;

-          eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, Enti e istituzioni pubbliche e private, finalizzati al sostegno di specifici e documentati progetti o attività realizzati nell’ambito dei fini statutari;

-          eventuali contributi dall’Unione Europea e da organismi internazionali;

-          donazioni o lasciti testamentari;

-          erogazioni liberali da associate e da terzi;

-          rimborsi derivanti da eventuali convenzioni;

-          altre entrate previste dalla legge.

È vietata, anche in modo indiretto, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

La Federazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

 

Art. 17

Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario della Federazione ha la durata di un anno solare ed entro il 31 maggio di ogni anno deve essere approvato dall’Assemblea il bilancio-rendiconto preventivo e quello consuntivo dell’anno precedente. A tal uopo, spetta al Responsabile Amministrativo predisporre il rendiconto annuale da presentare al Collegio dei Sindaci Revisori entro il 30 aprile di ogni anno. Il Responsabile Amministrativo, altresì, sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo predispone il preventivo di spesa per l’anno successivo.

Entro il 31 maggio il Presidente, su mandato del Consiglio Direttivo, convoca l’Assemblea Generale dei soci per l’approvazione del consuntivo di spesa e del preventivo.

 

 

 

Art. 18

Scioglimento della Federazione

Lo scioglimento della Federazione Nazionale per cessazione dell’attività o per qualunque altra causa deve essere deliberato dall’Assemblea Generale con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti degli aventi diritto.

Nel caso di scioglimento della Federazione il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente Statuto e comunque diretti al perseguimento di finalità di pubblica utilità, secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti al momento dello scioglimento.

 

Art. 19

Norma finale

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia alle disposizioni di legge.