Statuto 

Art 1 Denominazione

È costituita, con sede in Lecco l’Associazione  per i Diritti degli Anziani (A.D.A), in conformità al dettato della legge 266/91; che le attribuisce la qualificazione di “Organizzazione di volontariato” e che le consente, una volta acquisita l’iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, di essere considerata Onlus (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi e per gli effetti di cui all’art10 e seguenti del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n° 460.  L’ associazione è affiliata al coordinamento nazionale condividendo gli scopi e lo statuto di tale organizzazione. L’associazione persegue finalità di solidarietà sociale e l’attività è prevalentemente rivolta a terzi.

                                                     

Art 2 Sede e durata

L’Associazione ha sede legale in Lecco; eventuali variazioni di sede all’interno del comune potranno essere deliberate dal C.D. senza modifica del presente statuto. La durata dell’associazione è illimitata. La durata dell’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art 3 Scopi dell’Associazione

L’Associazione è apolitica, apartitica e non si propone fini di lucro.

l’Associazione ha per scopi:

  1. Intervenire in aiuto degli anziani in casi particolari di fragilità e bisogni, con i propri volontari al fine di garantire anche il diritto dell’anziano ad un sistema integrato di servizi e strutture sociali, sanitarie e assistenziali che gli consentano il mantenimento di normali condizioni di vita e la possibilità di restare inserito nel proprio ambiente e contesto socio-culturale assumendo iniziative atte a raggiungere tale scopo;
  2. Assumere o stimolare iniziative finalizzate al superamento di situazioni emarginanti e consentire la piena partecipazione delle persone anziane alla vita familiare e sociale;
  3. Identificare e promuovere attività culturali, sportive, ricreative, turistiche e di formazione, atte a favorire l’utilizzo a favore della società della grande risorsa rappresentata dall’immenso patrimonio di esperienza, di cultura, di capacità degli anziani e l’incontro tra persone di ogni età;
  4. Realizzare indagini e rilevazioni sulle condizioni di vita e sui problemi delle persone anziane e promuovere manifestazioni ed altre iniziative volte a suscitare interesse negli anziani ai problemi della società; realizzare iniziative per l’educazione sanitaria e corsi di istruzione professionale, formazione di aggiornamento di giovani da adibire ai servizi per gli anziani, volontari e non;
  5. Sollecitare norme e iniziative concrete per la realizzazione nei piani di sviluppo edilizio,di alloggi non condizionati da barriere architettoniche, da assegnare ad anziani soli o in coppie, di case albergo o case di riposo;
  6. Promuovere borse di studio per l’approfondimento delle tematiche riguardanti la terza età;
  7. Svolgere attività di segretariato sociale che indirizzi gli anziani verso la migliore soluzione dei problemi pratici cui potranno venirsi a trovare in ordine alle questioni della casa, della sanità, del fisco, dell’attività e servizi sociali ed altri simili;
  8. Promuovere seminari, convegni, tavole rotonde ed analoghe manifestazioni nonché partecipare alla formulazione di provvedimenti legislativi o amministrativi, regionali, provinciali e comunali, che possono comunque essere necessari per il miglioramento della condizione dell’anziano.

L’Associazione potrà aderire ad altri organismi provinciali, regionali, nazionali ed esteri aventi scopi analoghi , affini, complementari o comunque connessi ai propri e partecipare a consorzi e cooperative finalizzati ad una o più attività utili al soddisfacimento degli interessi degli associati.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell’associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art 4  I Soci

Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti gli uomini e donne che accettano gli articoli dello statuto e del regolamento interno, che condividono gli scopi dell’Associazione e si impegnino a dedicare una parte del tempo per il loro raggiungimento.

L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo,  o da componenti dello stesso appositamente delegati dal Comitato, su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

In base alla legge 675/76 tutti i dati personali saranno soggetti alla riservatezza ed impegnati per le sole finalità dell’Associazione, previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All’atto di ammissione il socio si impegna al versamento della quota di auto finanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall’Assemblea ordinaria, in rispetto dello statuto.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

La quota associativa è personale e non cedibile a terzi, sia per atti tra vivi che mortis causa.

Ci sono tre categorie di soci:

Ø     Soci Fondatori: coloro chesono intervenuti alla costituzione dell’Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali e sono soggetti al pagamento della quota annuale.

Ø     Soci onorari: coloro che per meriti  particolari hanno dato lustro all’Associazione, hanno diritto di voto, il titolo acquisito è permanente e non è soggetto al pagamento della quota annuale.

Ø     Soci effettivi: coloro che hanno chiesto ed ottenuto la qualità di socio. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all’iscrizione nel libro soci e al pagamento della quota annuale. Il numero dei soci  effettivi è illimitato.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dalla data di iscrizione nel libro soci. Successivamente i soci sono altresì tenuti al versamento della quota annua di associazione deliberata dal Comitato Direttivo.

Le attività svolte dai soci a favore dell’Associazione e per il raggiungimento  dei fini sociali sono svolte a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L’associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 5 Diritti dei soci

I soci aderenti all’associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Art  6 Doveri dei soci

L’Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro in ragione delle esigenze e disponibilità dichiarate. I soci non potranno essere retribuiti, ma avranno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza buona fede ed onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art 7  Recesso / esclusione sei soci

Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Comitato direttivo. Il recesso non comporta alcun onere per il socio e avrà effetto alla data di chiusura dell’esercizio sociale nel quale è stato esercitato

Il socio può essere escluso dall’associazione in caso di inadempienza  dei doveri previsti  all’articolo 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’Associazione stessa.

L’esclusione del socio è proposta dal Comitato Direttivo. Deve essere comunicata all’interessato a mezzo lettera contenente le motivazioni che hanno dato luogo alla proposta di esclusione.

Il socio escluso potrà ricorre con ricorso scritto all’Assemblea dei soci che valuterà il ricorso nella prima seduta utile.

I soci receduti e/o esclusi che hanno cessato di appartenere all’Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.

Art 8  Gli organi sociali

Gli organi dell’Associazione sono:

Ø     L’assemblea dei soci

Ø     Il Comitato direttivo

Ø     Il Presidente

Ø     Il Collegio dei Revisori dei conti

Art 9 L’assemblea

L’assemblea è organo sovrano dell’Associazione .

L’Assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori, onorari ed effettivi, è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante:

Ø     Avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

Ø     Avviso affisso nei locali della sede almeno 20 giorni prima.

L’assemblea dei soci è deliberata dal Comitato Direttivo e convocata dal Presidente almeno una volta all’anno. L’assemblea provvederà alla nomina del Presidente e del Segretario dell’assemblea.

Deve inoltre essere convocata:

  1. Quando il Direttivo lo ritenga necessario
  2. Quando almeno un decimo dei soci ne faccia richiesta motivata.

Gli avvisi di convocazione devono contenere:

a)      la data di tenuta dell’assemblea in prima ed eventuale seconda convocazione

b)       il luogo ove verrà tenuta l’assemblea in prima ed eventuale seconda convocazione

c)      l’ordine del giorno dei lavori

L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria l’Assemblea convocata per la modifica dello statuto o per deliberare lo spostamento della sede legale fuori dal territorio comunale o lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L’assemblea ordinaria

  1. Elegge il Comitato direttivo
  2. Elegge il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri esterni indipendenti
  3. Propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi
  4. Approva, il bilancio consuntivo e preventivo annuali e il rendiconto economico-finanziario predisposti dal Direttivo
  5. Fissa annualmente l’importo della quota sociale associativa di adesione.
  6. Ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo.
  7. Approva il programma annuale dell’associazione

 

Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti o rappresentati per delega; sono espresse per voto palese tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto a un solo voto e può presentare una delega in rappresentanza di altri socio.

Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario appositamente nominato. Il verbale è trascritto su apposito registro sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato a cura del Presidente nella sede dell’Associazione.

Ogni socio ha diritto a consultare i verbali delle sedute e di chiederne una copia a proprie spese.

L’assemblea straordinaria

  1. Approva eventuali modifiche dello statuto con la presenza di 2/3 dei soci in prima convocazione e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti in seconda convocazione;
  2. Scioglie l’Associazione  e ne devolve il patrimonio con voto favorevole di ¾ dei soci

Ogni socio ha diritto a un solo voto e può presentare una delega in rappresentanza di altri socio.

Hanno diritto a partecipare alle assemblee, di votare e essere eletti, tutti i soci iscritti purché in regola con il pagamento della quota associativa.

Art 10   Il Comitato direttivo

L’Associazione è amministrata da un Comitato direttivo eletto dall’assemblea ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri. Il comitato direttivo dura in carica quattro anni.

 Fra gli stessi vengono eletti:

Ø     Il Presidente.

Ø     Da uno a due Vice Presidenti

Ø     Un Segretario

Ø     Un Tesoriere

I quali dureranno in carica quattro anni e sono rieleggibili. Tutte le cariche sono gratuite.

La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal Presidente  o a richiesta, da tre membri del Comitato direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il comitato direttivo :

  1. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
  2. Redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’Associazione
  3. Redige e presenta all’assemblea il bilancio consuntivo  e quello preventivo ed il rendiconto economico
  4. Ammette i nuovi soci  e/o delega alcuni membri dello stesso all’ammissione di nuovi soci

Le riunioni del comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Art 11 Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Comitato direttivo.

Rappresenta l’associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l’assemblea dei soci e il Comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

Art 12     Il Collegio dei revisori dei conti

E’ composto da tre membri esterni indipendenti dal C.D. e dura in carico quattro anni. Ha il compito di verificare la corretta tenuta dei conti e la concordanza dei saldi di bilancio con le risultanze delle scritture contabili.

Art 13     I mezzi finanziari

I mezzi finanziari per il funzionamento dell’associazione provengono:

  • Dalle quote dei soci nella misura decisa annualmente dal Comitato direttivo e ratificata dall’assemblea.
  • Da contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti, pubblici o privati, le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l’Associazione.
  • Da iniziative promozionali.

I fondi dell’Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse esclusi quelli derivanti dai depositi in conto corrente. Ogni mezzo che non sia in contrasto con lo Statuto e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti dell’associazione e arricchire il suo patrimonio.

I fondi dell’Associazione ed i proventi della gestione non possono in nessun caso essere divisi fra i soci,  anche in forma indiretta.

L’eventuale avanzo di gestione sarà destinato a favore delle attività previste dallo Statuto sociale e deliberate dall’assemblea dei soci.

Art 14  Il bilancio

L’associazione ha l’obbligo di redigere il bilancio annuale per ogni esercizio di attività. Il bilancio è predisposto dal Comitato direttivo e approvato dall’assemblea.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’Associazione, almeno 20 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio consuntivo è approvato dall’assemblea ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.

L’assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell’Associazione, almeno 20 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall’assemblea ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo statuto.

Art 15    Modifiche statutarie

Le modifiche statutarie sono di esclusiva competenza dell’assemblea straordinaria dei soci. L’assemblea e validamente costituita con la presenza di 2/3 dei soci dell’Associazione in prima convocazione, in seconda convocazione da tenersi anche nello stesso giorno con decisione deliberata della maggioranza dei presenti.

Ogni modifica aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali e con la legge italiana.

Art 16 Scioglimento dell’Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4  degli associati convocati in assemblea straordinaria.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art 17   Disposizioni Finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

 

 

 

 

 

Registrato il 20-01-11 all’ufficio entrate di lecco con il n° 352 serie 3